Archivarius - Saggi a cura di/Essays by Luca Logi (llogi@dada.it)
Il diritto d'autore
(Introduzione semplice)
di Luca Logi
Il diritto d'autore é uno dei campi più complessi della pratica legale; solo per fare un esempio, non é raro che per trattare un caso si debba fare riferimento ad un paio di trattati internazionali e alle norme legali - a volte contrastanti - di due o tre nazioni. Non mi é possibile entrare in molti dettagli, ma spero di riuscire a introdurre in questo articolo alcuni concetti di base in forma semplice.
Lo scopo delle norme sul diritto d'autore é di assicurare una tutela legale ed economica a chi esercita la professione di autore nel campo artistico - sia esso scrittore, compositore, pittore, architetto, regista cinematografico, sceneggiatore, fotografo e tante altre professioni ancora.
Il principio base del diritto d'autore - codificato nei trattati internazionali e nelle norme di legge locali dagli stessi trattati derivano - é quello che l'autore di un'opera artistica, di qualsiasi genere, ha il diritto assoluto ed esclusivo di disporre della sua opera per trarne guadagno. Qualsiasi operazione di sfruttamento commerciale dell'opera artistica deve essere quindi autorizzata (in genere contro un pagamento) dall'autore.
Facciamo un esempio storico: fino ai tempi di Donizetti o del primo Verdi un compositore scriveva un'opera lirica di solito su commissione dell'impresario e da questi riceveva una certa somma. Se però l'opera aveva successo e veniva rappresentata in tante città questo non si traduceva, di solito, in ulteriori guadagni per il compositore. Chiunque riuscisse a venire in possesso, anche per vie traverse, degli spartiti necessari per rappresentare l'opera lo faceva senza che il compositore avesse più alcuna maniera né di controllare l'esecuzione né di guadagnarci sopra. Al limite l'opera poteva essere storpiata nella maniera più indegna, ma l'autore non aveva alcuna voce in capitolo.
Se oggi un compositore scrive un'opera (o, più probabilmente, una canzone) può, sia direttamente che con l'aiuto di intermediari (editori, SIAE) controllarne la commercializzazione. Su ogni disco venduto, su ogni 'passaggio' per radio o televisione, su ogni spartito stampato l'autore può guadagnare una somma (spesso irrilevante di per sé, ma che moltiplicata per molti esemplari può diventare consistente). L'autore può anche opporsi ad ogni travisamento dell'opera (per esempio che la sua canzone diventi il sottofondo della pubblicità dei lassativi).
Lo scopo di questa tutela non é solo il profitto del singolo, ma anche di arricchimento collettivo: se infatti io rendo possibile ad un autore di trarre un giusto guadagno dalla musica che scrive incoraggio lui e tanti altri a proseguire nell'attività, con vantaggio per la cultura e la società.
Sulla base di questa tutela si possono anche formare organizzazioni industriali (conglomerati di editori, case discografiche e altri media) di dimensioni anche importanti e che sono sempre più importanti nell'economia globale (fino a diventare, a volte, onnipotenti).
Che cos'è un'opera artistica? Le leggi, giustamente, non lo definiscono esattamente. L'unico criterio prescritto dalla legge é che l'opera artistica deve essere creativa, cioè deve presentare uno spunto originale. Se l'opera d'arte é creativa automaticamente gode della protezione della legge, e, tramite una serie di trattati di reciprocità, anche della protezione nei paesi esteri.
Le leggi stabiliscono poi una serie di normative specifiche per alcuni generi di opera artistica. Per esempio mentre se uno scrittore ritiene che un suo libro non rappresenti più il suo pensiero, sia brutto, non sia più opportuno, etc. può, seguendo una serie di procedure ed indennizzando i danni, richiedere che venga ritirato dal commercio. Viceversa se un architetto ritiene che lo stadio da lui progettato sia brutto, non rappresenti più la sua linea artistica, etc. non può chiedere che la costruzione venga rasa al suolo. Come é giusto che sia, in quanto tirare su uno stadio é ben più costoso che stampare un libro.
Così pure per ogni genere di opera viene stabilita la durata della protezione: per esempio una composizione musicale viene protetta per tutta la durata della vita dell'autore. Dopo la morte dell'autore la facoltà di disporre dei diritti viene trasmessa agli eredi, per un periodo di 70 anni (in Italia) - trascorsi i quali l'opera cade in pubblico dominio, cioè l'utilizzo diventa disponibile per tutti senza ulteriori pagamenti.
Perché i diritti vengono trasmessi agli eredi (i quali, spesso, non hanno avuto alcuna parte nella creazione dell'opera)? Perché si é ritenuto giusto che, così come il commerciante lascia agli eredi il negozio e l'industriale lascia la fabbrichetta, così il compositore debba poter lasciare qualcosa in eredità. Altrimenti non converrebbe fare il compositore.
Perché, viceversa, si é messo un limite temporale a questa proprietà? Per lasciare libere le idee di tornare nella disponibilità di tutti dopo che é stato concesso un periodo sufficiente per ripagare chi le ha create.
Anche se, teoricamente, l'autore potrebbe sfruttare in proprio l'opera di sua creazione, nei fatti si rivolgerà a qualche intermediario.
L'intermediario più importante é l'editore. Io, scrittore, scrivo un libro - il mio lavoro é quello di creare idee, personaggi, situazioni, dialoghi. Ma quando dopo si tratta di stampare il libro, distribuirlo, farlo tradurre per l'estero, trattare le condizioni per tirarne fuori un film, é meglio che di queste operazioni se non occupi un operatore specializzato, che é appunto l'editore: a ognuno il suo mestiere.
Esistono diverse norme di legge per tutelare l'autore dall'editore - molti editori hanno la fama di essere degli squali, fama non sempre immeritata. In cambio del prezioso lavoro l'editore incassa una percentuale consistente dei proventi (spesso il 50%), ma, si spera, contribuirà egli stesso a crearli i proventi.
Contrariamente a quel che si crede, un buon editore non é quello che stampa il mio libro nella forma tipograficamente più elegante. Il buon editore é quello che riesce a convincere le librerie a metterlo in bella vista, che convince altri editori esteri a tradurlo e pubblicarlo, che rompe l'anima finché mi trova un'intervista da Maurizio Costanzo, che convince un produttore cinematografico o televisivo a farne un film: in altre parole uno che lo fa fruttare.
L'altro intermediario che aiuta gli autori a racimolare qualche quattrino é la SIAE (Società Italiana Autori Editori).
Se il Teatro del Sottoscala esegue una mia composizione, io avrei il diritto di presentarmi alla biglietteria del teatro e di chiedere una percentuale sugli incassi. Dopo tutto il teatro utilizza la mia composizione per farci dei quattrini, quindi c'é bisogno del mio assenso altrimenti l'operazione é illegale.
Naturalmente é probabile che se mi presentassi in biglietteria verrei allontanato in malo modo da un muscoloso buttafuori. Ma io invece delego la SIAE a rappresentarmi, che per ogni singolo concerto la SIAE contratterà con il teatro una percentuale. Fra l'altro la SIAE, dato che non rappresenta solo me ma quasi tutti gli autori, ha una certa forza contrattuale che a me manca - quindi se il teatro chiama il buttafuori la SIAE chiama la Finanza e la cosa non finisce lì.
Un altro vantaggio della SIAE é che io non ho modo di sapere se un pezzo da me composto viene eseguita dalla banda musicale di Casalpusterlengo o dall'orchestra sinfonica di Gatteo a Mare, mentre invece la SIAE ha un agente in loco a controllare che i pagamenti siano regolari. Se poi anziché di esecuzioni dal vivo si tratta di dischi in vendita (ed i discografici sono notoriamente ben più pescecani degli editori) il fatto di avere la SIAE a controllare é una bella comodità.
Di società di questo tipo se ne trovano in tutti i paesi industrializzati; la caratteristica della SIAE in Italia é di essere l'unico intermediario di questo tipo autorizzato dalla legge, mentre in altri paesi le società a cui potrei rivolgermi possono essere più di una. Esistono comunque accordi fra società; io, autore italiano, mi iscrivo alla SIAE che, per esercitare il controllo in Inghilterra si serve di un accordo con la locale PRS (Performing Right Society). Viceversa gli autori inglesi si iscrivono alla PRS ma le esecuzioni in Italia vengono controllate dalla SIAE.
Le norme di legge sono molto meticolose nel descrivere diversi casi in cui si applica la normativa del diritto d'autore - anche a cose a cui francamente non penseremmo facilmente (come per esempio le norme sui singoli articoli di una antologia o enciclopedia, o le norme sulle fotografie, o quelle sulla corrispondenza fra privati).
Un caso particolare che interessa noi appassionati di musica classica é quello delle registrazioni (audio o video). In questo caso la legge prevede quanto segue: fatti salvi i diritti di chi ha scritto la musica, i testi, etc. (cioè gli autori veri e propri), chi effettua la registrazione ha l'esclusiva di sfruttarla (per esempio duplicandola, trasmettendola per radio o televisione) per un periodo di 50 anni. Gli esecutori hanno diritto ad un 'equo compenso' da stabilirsi per accordo fra le parti (o, al limite, per sentenza del giudice). Spesso questo compenso é in forma di forfait (il produttore discografico paga un tot all'artista, e la registrazione rimane sua); nel caso di artisti con particolare forza contrattuale (i divi del pop, ad esempio) il compenso può assumere forma di una percentuale sugli incassi delle vendite.
Fino a pochi anni fa il limite era di 20 anni dalla data di registrazione, ma é stato portato, seguendo una normativa C.E.E., a 50 anni. Una conseguenza di questo fatto é che molte registrazione tipo 'bootleg' (per le quali gli esecutori non avevano ricevuto alcun compenso), che venivano messe in commercio 20 anni dopo il fatto, adesso sono bloccate perché gli esecutori vorrebbero essere pagati (giustamente, perché tutti dobbiamo mangiare tutti i giorni).
I paradossi del diritto d'autore sono numerosi. Per esempio gli USA sono stati per un secolo molto liberali nei confronti dei diritti d'autore: un'opera veniva protetta per 26, in qualche caso 52 anni dalla data della pubblicazione. E' celebre il caso della Disney che impose a Strawinsky (per 'Fantasia') ogni sorta di vessazione. Quando però le autorità americane (sotto la fortissima pressione delle lobby di Hollywood) si sono rese conto che la cosa andava a danno delle loro industrie, sono diventati improvvisamente più severi.
Molti sono i paradossi derivanti dall'incrociarsi di diverse normative: il sistema americano, per quanto negli ultimi anni abbia imitato i sistemi europei, rimane piuttosto differente. Così pure lo strapotere dei più grandi conglomerati editoriali spesso soffoca gli autori. L'arrivo di internet presenta dei problemi molto complessi; da una parte le tecniche moderne facilitano la pirateria (con un masterizzatore si può clonare un CD, cosa impossibile fino ancora a pochi anni fa, e un file in MP3 può essere inviato dall'altra parte del mondo con un clic del mouse); né, spesso, si può dire a chi spetti l'onere della protezione legale: se un americano piazza un file illegale in MP3 su un server svedese e un sudafricano lo scarica sul suo hard disk, in quale giurisdizione é avvenuta l'infrazione?
Sicuramente molte norme di diritto d'autore, pensate cento o cinquanta o trenta anni fa andranno riviste. Altrettanto sicuramente di norme sul diritto d'autore, però, non se ne potrà fare a meno in una economia industriale sviluppata.
[Disclaimer: ogni situazione dubbia nel campo del diritto d'autore dovrebbe essere esaminata da persona specializzata e competente. Quanto sopra esposto é solo per informazione generale del lettore e non deve essere inteso come avente stretto valore legale.]
Aggiornato al 16 aprile 99 - Last updated Apr. 16th, 1999 - (C) Luca Logi 1999