... In tutti i casi nei quali il Tribunale avrà
decretato il carattere
criminale di un gruppo o di una organizzazione,
le autorità competenti di ogni Stato firmatario, avranno
il diritto di portare davanti ai tribunali nazionali, militari
o d’occupazione, ogni individuo in ragione della sua appartenenza
a questi gruppi od organizzazioni. In questa
ipotesi il carattere criminale del gruppo o dell'organizzazione
sarà considerato come acquisito e non potrà più
essere contestato
TMI I, 13-14.
Per la prima volta, dunque, nella storia del mondo (detto)
civile, il legislatore instaurava il concetto di colpevolezza collettiva nei
confronti di chi avesse fatto parte delle succitate organizzazioni. Neppure i
nazionalsocialisti, accusati per altro di tutte le iniquità possibili, avevano
osato avventurarsi su un terrenocosì infido.
Quest’innovazione era, per molteplici ragioni, la più gravida di
conseguenze. In questo modo veniva negata, proditoriamente, agli inquisiti la più
importante arma di ogni difesa: poter dimostrare che le accuse mosse contro di
loro ed i loro compagni d’organizzazione erano false.
A Norimberga, d’altronde, il procuratore generale
americano, Robert H. Jackson l’aveva ammesso nel momento in cui aveva
dichiarato:
Lo statuto esclude uno solo dei mezzi a disposizione
dell’imputato per difendersi: questi non potrà, in un processo
successivo, rimettere in discussione la sancita criminalità
dell’organizzazione propriamente detta.
Nulla gli impedirà di affermare che la sua partecipazione
non era volontaria e di provare che ha agito sotto costrizione,
potrà provare che l’organizzazione lo ha deluso o
ingannato, potrà dimostrare che se ne è andato o stabilire
che soltanto uno scambio di identità ha fatto apparire
il suo nome sulla lista
TMI VIII, 360
In breve, soltanto alla pubblica accusa era lasciata la
possibilità di ricorrere a delle scappatoie Non si poteva essere più ingiusti
e cinici. Con queste premesse si aprirono tutti quei processi deldopoguerra
dove, nell’impossibilità di contestare i crimini dei quali li si accusava,
gli imputati non ebbero altra scelta che minimizzare le loro responsabilità
personali dichiarando che erano dispiaciuti, che non avevano partecipato
direttamente ai delitti o che non ne sapevano nulla (si veda, ad esempio, il
processo intentato alle Waffen SS nel 1953 per la rappresaglia di Oradour sur
Glane del 10 giugno 1944). Il guaio è che, a prescindere dal fatto che nessun
imputato abbia avuto un equo processo, questi procedimenti hanno, inoltre,
falsato la prospettiva storica.
Grazie a tutto ciò gli storici possono oggi
affermare che i nazisti erano certamente dei criminali, tanto è vero che nei
processi del dopoguerra nessuno degli imputati, fossero questi membri della SS o
della Gestapo, ha osato contestare le accuse mosse loro. Tutti si sono limitati
ad affermare che non sapevano nulla e che non erano direttamente responsabili.
L'altro aspetto è comunque molto più grave. Dichiarando
criminali alcune organizzazioni tedesche e non quelle similari, esistenti in
altri paesi, i giudici di Norimberga hanno ufficialmente instaurato, nei
confronti del nazionalismo, il sistema dei due pesi e delle due misure. Quello
che è criminale nei paesi fascisti presso ledemocrazie non lo è ed assume il
nome di patriottismo. Questo fatto era stato denunciato da Maurice Bardéchenel
1948. Nel suo libro Norimberga ossia la terra promessa
questi aveva scritto:
Un organizzazione criminale assomiglia ad un romanzo
poliziesco. Il colpevole si conosce solo alla fine. Così i
quadri del partito nazionalsocialista costituiscono
un’organizzazione criminale, ma i quadri del partito comunista,
che sono molto simili no […]
(il tribunale internazionale) chiama inconveniente per i
vincitori ciò che chiama crimine per i vinti.
È fin troppo chiaro che una giustizia per tutti non c’è e
non ci può essere.
Non si tratta più di essere un potente od uno zero, ma di
essere da una o da un’altra parte […] Gli stessi atti non
sono più criminali per definizione in sé stessi, ma sono o
non sono criminali a seconda di un certo modo di vedere:
le deportazioni che servono agli scopi della causa
democratica non sono perseguite dalla nuova giurisprudenza,
mentre ogni deportazione è criminale se fatta dagli
antidemocratici.
Così il Tribunale vede le azioni con un indice di rifrazioni,
come per dei bastoni che si guardano nell’acqua:
sotto un angolo appaiono dritti, sotto un altro tortuosi.
Questo, a noi individui, ci rende la vita parecchio difficile.
Poiché ne risulta che uno non è mai sicuro di far parte o
meno di un’organizzazione criminale.
Il calzolaio tedesco, padre di tre figli, reduce di Verdun
che si è iscritto al N.S.D.A.P. è stato accusato dal Pubblico
Ministero di far parte di un’organizzazione criminale.
In cosa si differenzia dal bottegaio francese, padre
di tre figli, reduce di Verdun, che è entrato nelle Croci di
Fuoco? Tutti e due credevano di appoggiare l’azione
politica necessaria per risollevare le sorti della propria
patria.
Hanno compiuto la stessa azione ma le loro azioni hanno
un valore differente. Uno è un patriota (se ha ascoltato
radio Londra, beninteso!) l’altro è esecrato dalla coscienza
universale.
Ai nostri giorni, questo sistema dei due pesi e due misure
è largamente radicato nelle coscienze.
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