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Dal testo

 

 

... In tutti i casi nei quali il Tribunale avrà decretato il carattere criminale di un gruppo o di una organizzazione, le autorità competenti di ogni Stato firmatario, avranno il diritto di portare davanti ai tribunali nazionali, militari o d’occupazione, ogni individuo in ragione della sua appartenenza a questi gruppi od organizzazioni. In questa ipotesi il carattere criminale del gruppo o dell'organizzazione sarà considerato come acquisito e non potrà più essere contestato

TMI I, 13-14.

Per la prima volta, dunque, nella storia del mondo (detto) civile, il legislatore instaurava il concetto di colpevolezza collettiva nei confronti di chi avesse fatto parte delle succitate organizzazioni. Neppure i nazionalsocialisti, accusati per altro di tutte le iniquità possibili, avevano osato avventurarsi su un terrenocosì infido. Quest’innovazione era, per molteplici ragioni, la più gravida di conseguenze. In questo modo veniva negata, proditoriamente, agli inquisiti la più importante arma di ogni difesa: poter dimostrare che le accuse mosse contro di loro ed i loro compagni d’organizzazione erano false.

A Norimberga, d’altronde, il procuratore generale americano, Robert H. Jackson l’aveva ammesso nel momento in cui aveva dichiarato:

Lo statuto esclude uno solo dei mezzi a disposizione dell’imputato per difendersi: questi non potrà, in un processo successivo, rimettere in discussione la sancita criminalità dell’organizzazione propriamente detta. Nulla gli impedirà di affermare che la sua partecipazione non era volontaria e di provare che ha agito sotto costrizione, potrà provare che l’organizzazione lo ha deluso o ingannato, potrà dimostrare che se ne è andato o stabilire che soltanto uno scambio di identità ha fatto apparire il suo nome sulla lista

TMI VIII, 360

In breve, soltanto alla pubblica accusa era lasciata la possibilità di ricorrere a delle scappatoie Non si poteva essere più ingiusti e cinici. Con queste premesse si aprirono tutti quei processi deldopoguerra dove, nell’impossibilità di contestare i crimini dei quali li si accusava, gli imputati non ebbero altra scelta che minimizzare le loro responsabilità personali dichiarando che erano dispiaciuti, che non avevano partecipato direttamente ai delitti o che non ne sapevano nulla (si veda, ad esempio, il processo intentato alle Waffen SS nel 1953 per la rappresaglia di Oradour sur Glane del 10 giugno 1944). Il guaio è che, a prescindere dal fatto che nessun imputato abbia avuto un equo processo, questi procedimenti hanno, inoltre, falsato la prospettiva storica.

Grazie a tutto ciò gli storici possono oggi affermare che i nazisti erano certamente dei criminali, tanto è vero che nei processi del dopoguerra nessuno degli imputati, fossero questi membri della SS o della Gestapo, ha osato contestare le accuse mosse loro. Tutti si sono limitati ad affermare che non sapevano nulla e che non erano direttamente responsabili.

L'altro aspetto è comunque molto più grave. Dichiarando criminali alcune organizzazioni tedesche e non quelle similari, esistenti in altri paesi, i giudici di Norimberga hanno ufficialmente instaurato, nei confronti del nazionalismo, il sistema dei due pesi e delle due misure. Quello che è criminale nei paesi fascisti presso ledemocrazie non lo è ed assume il nome di patriottismo. Questo fatto era stato denunciato da Maurice Bardéchenel 1948. Nel suo libro Norimberga ossia la terra promessa questi aveva scritto:

Un organizzazione criminale assomiglia ad un romanzo poliziesco. Il colpevole si conosce solo alla fine. Così i quadri del partito nazionalsocialista costituiscono un’organizzazione criminale, ma i quadri del partito comunista, che sono molto simili no […] (il tribunale internazionale) chiama inconveniente per i vincitori ciò che chiama crimine per i vinti.
È fin troppo chiaro che una giustizia per tutti non c’è e
non ci può essere. Non si tratta più di essere un potente od uno zero, ma di essere da una o da un’altra parte […] Gli stessi atti non sono più criminali per definizione in sé stessi, ma sono o non sono criminali a seconda di un certo modo di vedere: le deportazioni che servono agli scopi della causa democratica non sono perseguite dalla nuova giurisprudenza, mentre ogni deportazione è criminale se fatta dagli antidemocratici. Così il Tribunale vede le azioni con un indice di rifrazioni, come per dei bastoni che si guardano nell’acqua: sotto un angolo appaiono dritti, sotto un altro tortuosi. Questo, a noi individui, ci rende la vita parecchio difficile. Poiché ne risulta che uno non è mai sicuro di far parte o meno di un’organizzazione criminale.
Il calzolaio tedesco, padre di tre figli, reduce di Verdun
che si è iscritto al N.S.D.A.P. è stato accusato dal Pubblico Ministero di far parte di un’organizzazione criminale. In cosa si differenzia dal bottegaio francese, padre di tre figli, reduce di Verdun, che è entrato nelle Croci di Fuoco? Tutti e due credevano di appoggiare l’azione politica necessaria per risollevare le sorti della propria patria. Hanno compiuto la stessa azione ma le loro azioni hanno un valore differente. Uno è un patriota (se ha ascoltato radio Londra, beninteso!) l’altro è esecrato dalla coscienza universale.

Ai nostri giorni, questo sistema dei due pesi e due misure è largamente radicato nelle coscienze.

 

 

 

 

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