Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Quanto costa la MTB (multiterapia Di Bella)



Si fa un gran parlare di questa terapia, ma poche volte vengono illustrati quali sono gli effettivi costi che il paziente deve sostenere, senza contare le innumerevoli difficolta' che ci sono per reperire i prodotti galenici, indispensabili alla terapia, specialmente per quei malati che non abitano in grossi centri.
A questo scopo ecco una serie di indirizzi di farmacie che producono i galenici ( secondo i criteri del Prof.Di bella) e riporto quale sono i prezzi praticati normalmente.

La multiterapia consiste nella somministrazioni di una serie di principi attivi, che a seconda della forma tumorale, dell'eta' del paziente, del peso, dello stadio in cui si trova la malattia all'inizio della MTB , varia , percio' i dosaggi riportati e sono solo indicativi cosi' come per il costo giornaliero della terapia.

A questi prodotti molte volte va aggiunto l'acquisto del microinfusore per la somministrazione continua della Somatostatina , il costo del quale e' di L.750000

Principi attiviCostoPosologiaAl giorno
Somatostatina 3 fiale i.v. s.c da 0.5 mg - 1 ml. L.3340000.5 mg/die L.113000
Parlodel cp 2.5 mg X 30 L.148001/2 cp X 2 al di'L.500
Matrix fiale 6f 4ml 100mg L.242001 f al di'L.4050
Endoxan cp 50 mg X 50L.157001 cp al di'L.300
AT 10 gtt 15ml L.140008 gtt al di'L.300
Melatonina coniugata cp da 2 mg (galenico) L.250000 per 300 cpr4 cpr X2 al di'L.6650
Vitamina C Vita 1gr X10 fialeL.110001 f X 2 al di'L.1100
Axeroftolo palmitato gr 0.5 (galenico)
Ac. Retinoico gr o.5
Beta carotene gr 2
Alfa tocoferolo acetato gr 1000
L.90000un cucchiaio al di'L.1800
Costo totale giornalieroL.127700


Per cosa vengono gia' utilizzate le sostanze del cocktail?

Sostanze impiegate nella cura del fisiologo modenese

Octreotide(congenere sintetico della Somatostatina)
È già impiegata per diagnosticare, e a volte curare,
alcune forme tumorali (per esempio le metastasi epatiche) e comunque ha avuto impiego in campo gastroenterologico.

Retinoidi
Sono sostanze analoghe alla vitamina A. Non soltanto hanno un’azione antiossidante (cosa che risparmia le cellule dall’insulto ossidativo) ma sono in grado di pilotare la differenziazione delle cellule, e si tengapresente che una cellula tumorale è una cellula che non si differenzia come dovrebbe. Anche in questo caso esistono già sperimentazioni
più o meno avanzate, in particolare per curare e prevenire i tumori della bocca.

Melatonina
Una sostanza fisiologica (è prodotta dalla ghiandola pineale) il cui effetto nell’organismo è la sincronizzazione dei ritmi biologici , ma che presenta anche una forte attività antiossidante. Se ne è molto parlato un paio di anni fa a proposito di
svariati argomenti . E già stata impiegata, anche in Italia, in alcuni protocolli terapeutici oncologici.

Bromocriptina
È un farmaco impiegato per patologie
neurologiche (il morbo di Parkinson) e per inibire la lattazione dopo il parto. A quest’ultima proprietà si riallaccia l’azione terapeutica su un certo tipo di tumore, il prolattinoma, attualmente studiata.

Ciclofosfamide
Farmaco ad azione citotossica usato ampiamente in associazione con altri antineoplastici( fluorouracile, metotressato), è un alchilante e cioè la sua caratteristica di essere citotossico è legata alla sua capacità di legare i componenti del DNA. E' efficace nel morbo di Hodking e di altre malattie.

Acido Ascorbico
E' un cosidetto Chain-breaker cioè fa parte di quelli agenti in grado di interrompere la serie di reazioni ossidative soprattutto quelle di tipo perossidasico a carico dei lipidi. E' in grado di agire in modo sinergico con gli altri antiossidanti ( vit E, vit A ) , sembra infatti sia in grado di ridurre la forma ossidata della vit E in una serie di reazioni di "rigenerazione", ed in questo modo ne potenzia e prolunga gli effetti.




Come si vede dalla tabella sopra riportata ,è la Somatostatina che incide in modo rilevante sul costo della terapia , tenendo anche presente il fatto che molte volte il dosaggio sopra riportato e' insufficiente. Si capisce bene perciò quanto sia interesse di tutti i malati ,che seguono la MTB ,che il decreto del 17/02/'98 n°23 contenente "Disposizioni urgenti in materia di speriementazione cliniche in campo oncologico" che prevede l'acquisto in farmacia della Somatostatina a prezzo concordato di L.26000 al mg, venga modificato . Per informazione riporto cosa è stato detto nella 12a Commissione Igiene&Sanita' del Senato riguardo appunto a queste modifiche:


Riferisce alla commissione la senatrice BERNASCONI.

Il decreto legge in titolo si presenta come uno strumento idoneo a rendere possibile il processo di sperimentazione diretto a verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il cosiddetto «multitrattamento Di Bella». Si tratta come è noto di una sperimentazione deliberata in una situazione per molti versi di assoluta eccezionalità, caratterizzata da un forte coinvolgimento della pubblica opinione attraverso l'ampia risonanza che le questioni collegate al metodo Di Bella hanno avuto nei mezzi di comunicazione di massa, nonchè da un contenzioso circa l'erogabilità dei farmaci compresi nei protocolli Di Bella a carico del servizio sanitario nazionale. Il decreto-legge - che da un lato disciplina la sperimentazione e dall'altro tenta, ove possibile, di disegnare una cornice generale di comportamento nella prescrizione del metodo Di Bella al di fuori della sperimentazione stessa - appare diretto a ricondurre nell'alveo scientifico che le è proprio una questione che deve essere sottratta a qualsiasi rischio di strumentalizzazione politica. L'articolo 1, in primo luogo, attribuisce al Ministro della sanità il compito di concordare con le regioni e le province un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le sperimentazioni sono condotte su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato secondo protocolli approvati dalla commissione oncologica nazionale, sentiti la commissione unica del farmaco e un comitato etico nazionale appositamente istituito. Particolare importanza rivestono le disposizioni relative al coinvolgimento dell'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze nella preparazione dei farmaci inclusi nel multitrattamento che non corrispondono a specialità medicinali regolarmente in commercio, e la ricerca, da parte del Ministro della sanità, della disponibilità delle aziende produttrici di medicinali a fornire gratuitamente i medicinali utilizzati nelle sperimentazioni. Il comma 5 dell'articolo 1, poi, prendendo atto del fatto che tutte le sostanze utilizzate nella multiterapia risultano già testate per quanto riguarda la tossicità, esenta il multitrattamento ed i singoli medicinali che lo compongono dall'effettuazione della cosiddetta fase I della sperimentazione. L'articolo 2 si presenta come una norma meramente interpretativa che, risolvendo le questioni che si erano recentemente poste in sede contenziosa, ribadisce la competenza della Commissione unica del farmaco nel valutare - ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 536 del 1996 convertito dalla legge n. 648 dello stesso anno - se esistano i presupposti per l'inserimento dei farmaci utilizzati per il multitrattamento Di Bella nell'elenco di quei farmaci che, benchè ancora sottoposti a sperimentazione clinica, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica. L'articolo 3, come è noto, è stato oggetto di polemiche particolarmente accese, in particolare con riferimento alla questione della libertà terapeutica. In realtà, prosegue il relatore, va ribadito che la richiesta dell'espressione di un consenso informato da parte del paziente non rappresenta certamente una limitazione della libertà terapeutica del medico prescrittore, ma si inquadra in un principio più generale del diritto dei pazienti ad essere informati circa le terapie cui vengono sottoposti e tutte le loro implicazioni, un diritto che rappresenta, una delle più importanti vittorie conseguite negli ultimi anni dalle associazioni per la tutela dei diritti dei malati, e che costituisce ormai un preciso obbligo deontologico del medico. Facendo salva quindi la possibilità di discutere in sede parlamentare sulla formulazione del consenso informato, occorre ribadire come esso costituisca una condizione irrinunciabile per poter prescrivere terapie che sono tuttora in corso di sperimentazione. Un'altra questione che ha suscitato talune polemiche è quella relativa all'obbligo, stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e dall'articolo 5, dell'annotazione sulle ricette della loro prescrizione a norma dell'articolo 3, e dell'obbligo per i farmacisti di trasmettere al Ministero della sanità copia delle ricette suddette. È stato affermato che tale disposizione, sulla quale si è pronunciata anche l'autorità garante per la riservatezza dei cittadini, costituirebbe una violazione della privacy dei malati e comporterebbe una sorta di schedatura nazionale; va considerato in realtà che la ratio di tale norma si inquadra, da una parte, nella necessità di tutelare i cittadini stessi contro prescrizioni arbitrarie e non conformi al multitrattamento e, dall'altra, nell'esigenza di quantificare le risorse a fronte di una cessione al pubblico - secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 4, della somatostatina e dell'octreotide - al prezzo concordato ove siano prescritte in attuazione del metodo Di Bella. La registrazione e il controllo delle prescrizioni farmaceutiche ai singoli malati, in realtà, vengono già oggi effettuate per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e per farmaci particolari senza che ciò sia ritenuto una violazione del diritto alla riservatezza. La relatrice si sofferma quindi brevemente sull'ordinanza del Consiglio di Stato che rinvia alla Corte costituzionale il decreto-legge in titolo, e in particolare sulla tesi ivi sostenuta circa la possibile disparità di trattamento tra i pazienti ammessi alla sperimentazione - per i quali la somministrazione di farmaci è ovviamente a titolo gratuito - e quelli ai quali la cura è prescritta a norma dell'articolo 3. A tale proposito la senatrice Bernasconi ribadisce che il principio generale che regola la somministrazione gratuita dei medicinali - salve le eccezioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996 - vuole che non siano ad essa ammessi i farmaci per i quali non sia stato autorizzato uno specifico impiego terapeutico a seguito di idonea sperimentazione clinica.