Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte.
(B.U. 25 febbraio 1981, n. 8)
Titolo I. PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto) La presente legge ha per oggetto la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica della quale esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale liberta' nelle acque della Regione; e l'esercizio della pesca e di ogni attivita' ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare lo spopolamento del patrimonio ittico.
Art. 2. (Funzioni amministrative) La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca di norma mediante delega alle Province. La Regione e le Province si avvalgono, nell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca.
Art. 3. (Comitato consultivo regionale e Comitati consultivi provinciali per la pesca) Il Comitato consultivo regionale per la pesca, quale organismo di coordinamento dei Comitati provinciali, e' composto da:
1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che lo presiede;
2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;
3) l'Ispettore regionale delle foreste, o suo delegato;
4) 1 rappresentante delle Comunita' Montane designato dalla Delegazione regionale dell'~U.N.C.E.M.~;
5) 2 rappresentanti delle cooperative dei pescatori di mestiere operanti nella Regione;
6) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (~F.I.P.S.~) ed 1 rappresentante per ciascuna delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20;
7) il Direttore dell'Istituto italiano di idrobiologia De Marchi;
8) 3 esperti nelle discipline naturalistiche e forestali scelti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a due nominativi, su proposta delle Facolta' universitarie di Scienze matematiche, fisiche, naturali, di agraria e di veterinaria;
9) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione regionale. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca.
I Comitati consultivi provinciali per la pesca, sono composti da:
1) il Presidente della Giunta Provinciale, o suo delegato, che lo presiede;
2) 1 rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nella Provincia;
3) 3 rappresentanti della Federazione italiana pesca sportiva (~F.I.P.S.~), ed 1 rappresentante delle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 20 in quanto operanti a livello provinciale;
4) l'Ispettore ripartimentale delle Foreste, o suo delegato;
5) l'Ingegnere capo della sede provinciale del Genio Civile, o suo delegato;
6) 1 rappresentante della Federazione sindacale unitaria designato dall'organizzazione provinciale.
Le funzioni di segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio provinciale della pesca. Ai Comitati sono conferiti compiti di studio e di ricerca per:
a) la valutazione della consistenza della fauna ittica nelle acque interne pubbliche e private;
b) la protezione e la tutela della fauna di cui all'art. 1 della presente legge;
c) la regolamentazione nell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possano compromettere la consistenza della fauna ittica e alterare gli ambienti naturali;
d) la valorizzazione degli ambienti naturali;
e) la formulazione di pareri sulle materie previste dalla presente legge.
I Comitati sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, sulla base delle designazioni delle Istituzioni, delle Federazioni, delle Associazioni e delle Organizzazioni interessate. I Comitati eleggono nel proprio seno un Vice Presidente scelto fra i rappresentanti dei pescatori. Non possono fare parte dei Comitati coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca.
I Comitati sono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale o del Consiglio Provinciale territorialmente competente.
Art. 4. (Piani regionali) La Regione predispone, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della pesca che prevedono:
a) zone di protezione destinate al rifugio e alla riproduzione della fauna ittica di cui al successivo articolo 16;
b) eventuali concessioni di piscicoltura di cui e in conformita' al 30 comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, intese come centri pubblici di produzione di specie ittiche, anche allo stato naturale. Le acque di cui al presente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle poste a cura delle Amministrazioni provinciali.
Titolo II. ESERCIZIO DELLA PESCA
Art. 5. (Limiti e licenza di pesca) L'esercizio della pesca e' consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna. Costituisce esercizio di pesca ogni attivita' diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l'uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a cio' destinati, di cui al successivo art. 7. Ogni altro modo di cattura e' vietato, compresa la pesca con le mani. Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello Stato e dalla presente legge. La pesca puo' essere esercitata da chi e' in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione in conformita' al titolo III della presente legge. La Regione rilascia gratuitamente ai possessori delle licenze un libretto sul quale sono trascritte le modalita' per l'esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione.
Art. 6. (Classificazione delle acque) Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque in principali e secondarie, tenendo conto che nelle acque principali, per la loro notevole portata e vastita' e per le condizioni biofisiche e biologiche, puo' essere esercitata anche la pesca professionale, ed in quelle secondarie la sola pesca con attrezzi a limitata cattura. La Giunta Regionale e' autorizzata ad emanare disposizioni particolari al fine di proteggere l'ittiofauna tipica delle acque montane e quella di particolare pregio e a disciplinare il relativo esercizio della pesca. La classificazione e' disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti.
Art. 7. (Strumenti e mezzi di pesca) Nelle acque interne, principali e secondarie, della Regione e' consentita la pesca sportiva con: a) la canna lenza, con o senza mulinello; b) la tirlindana, limitatamente ai laghi classificati tra le acque principali; c) la bilancia. Il Consiglio Regionale emana disposizioni contenenti la descrizione, il numero degli attrezzi e dei mezzi consentiti per l'esercizio della pesca, le localita' nelle quali questi possono essere usati, i limiti ed i periodi di tempo per il loro uso. Nelle acque principali la pesca di mestiere puo' essere esercitata con rete o altri attrezzi elencati nell'apposito regolamento regionale. Gli attrezzi professionali devono essere contrassegnati dai servizi di controllo la cui effettuazione e' delegata alle Province. Il titolare della licenza di pesca e' autorizzato a portare, per l'esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca.
Titolo III. LICENZA DI PESCA
Art. 8. (Obbligo della licenza) Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, nell'esercizio delle loro funzioni: a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nonche' ai bacini di pesca a pagamento; b) gli addetti alla piscicoltura agricola nelle risaie, a cio' autorizzati dalla Giunta Regionale; c) il personale degli Enti pubblici autorizzato, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento. Non sono inoltre tenuti all'obbligo della licenza coloro che effettuano la cattura in bacini di pesca a pagamento.
Art. 9. (Tipi di licenza) Licenza di tipo A: autorizza il pescatore di mestiere all'esercizio della pesca mediante l'uso delle reti e altri attrezzi elencati dall'apposito regolamento regionale. Licenza di tipo B: autorizza il pescatore dilettante all'esercizio della pesca con canna, anche attrezzata con mulinello e con piu' ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50. La licenza di tipo A puo' essere rilasciata soltanto a cittadini italiani.
Art. 10. (Delega del rilascio delle licenze) Il rilascio della licenza di pesca e la tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente previa presentazione dell'attestazione dei versamenti di cui al successivo art. 30. Nel caso in cui il richiedente non risieda in Italia la licenza puo' venire rilasciata da qualsiasi Provincia. Relativamente alle Province piemontesi, ciascuna Provincia comunica alle altre i fatti che precludono il rilascio o il rinnovo delle licenze.
Art. 11. (Requisiti di eta' per la licenza) Possono richiedere la licenza di pesca di tipo A o di tipo B coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'. La licenza di pesca di tipo A, con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, puo' essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l'apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilita' di un pescatore professionista. La licenza di pesca di tipo B puo' essere richiesta anche dai minori di anni 18.
Art. 12. (Validita' della licenza) Le licenze di pesca hanno validita' su tutto il territorio nazionale, per sei anni, subordinatamente al pagamento delle tasse e soprattasse di cui al successivo art. 30.
Art. 13. (Deterioramento distruzione e smarrimento della licenza) In caso di deterioramento della licenza il titolare puo' ottenere il rilascio di un duplicato previa consegna del documento deteriorato. In caso di distruzione o smarrimento della licenza il titolare ha l'obbligo di denunciarne la distruzione o la perdita all'Autorita' di Pubblica Sicurezza e puo' ottenere il rilascio di un duplicato previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia. Il rilascio del duplicato comporta il pagamento alla Regione di una somma corrispondente alla soprattassa di cui al successivo art. 30. I proventi di tali introiti sono ripartiti unitamente alle medesime soprattasse.
Titolo IV. TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E GESTIONE DELLE ACQUE
Art. 14. (Provvedimenti straordinari) Per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, e fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, l'attivita' di pesca puo' essere vietata totalmente o per determinate specie in corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.
Art. 15. (Tutela dell'ittiofauna) La Giunta Regionale puo', in caso di necessita', emanare disposizioni dirette a limitare il tempo, il luogo, la misura, il numero dei capi, la quantita' del pescato giornaliero per ciascuna delle specie indicate nell'art. 16, sentito il parere del Comitato regionale e del Comitato provinciale per la pesca territorialmente competente.
Art. 16. (Periodo di divieto e misure) E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sottoindicate: a) alborella, con le reti dal 15 maggio al 15 giugno b) barbo dal 1° giugno al 30 giugno c) carpa dal 1° giugno al 30 giugno d) cavedano, con le reti dal 1° giugno al 30 giugno e) coregone dal 15 dicembre al 15 gennaio f) luccio dal 15 febbraio al 15 marzo g) pesce persico dal 25 aprile al 31 maggio h) persico trota dal 25 aprile al 31 maggio i) temolo dal 15 gennaio al 30 aprile l) tinca dal 1° giugno al 30 giugno m) trota nel lago dal 15 ottobre al 31 gennaio n) trota e salmerino dal primo lunedi' di ottobre all'ultimo venerdi' di febbraio dell'anno successivo. La pesca e' consentita a partire da un'ora prima del levar del sole ad un'ora dopo il tramonto. Gli attrezzi professionali da posta devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente comma. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo' disporre, in deroga al precedente comma, particolari norme per la pesca notturna dell'anguilla. Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti:
anguilla cm 30
carpa cm 25
carpione cm 25
coregone cm 28
luccio cm 30
pesce persico cm 18
persico trota cm 18
salmerino cm 18
temolo cm 23
tinca cm 20
trota cm 18
trota del lago cm 30.
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremita' della pinna caudale. In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale, non puo' catturare, per ogni giornata di pesca, piu' di dieci capi complessivi di salmonidi e timallidi e non piu' di 5 chilogrammi di pesci di altre specie. E' fatta eccezione per le acque private, collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l'allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata. In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata.
Art. 17. (Raccolta a fini scientifici) Il Presidente della Giunta Regionale, sentito il Comitato consultivo regionale per la pesca, puo' concedere l'autorizzazione alla cattura o all'utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge.
Art. 18. (Importazione di pesci) L'introduzione dall'estero di specie ittiche vive, purche' corrispondenti alle specie gia' presenti nelle acque regionali, puo' effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di allevamento. E' vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento o al commercio per fini ornamentali e amatoriali. L'eventuale introduzione di specie diverse da quelle autoctone, ai fini dell'incremento della pesca, e' soggetta all'autorizzazione del Ministero per l'Agricoltura e le Foreste.
Art. 19. (Gestione della pesca) In attesa dell'approvazione della legge quadro nazionale:
a) le acque non soggette ai diritti esclusivi di pesca possono essere date in concessione, con apposita convenzione da stipularsi con la Regione, ai soli fini del ripopolamento e della vigilanza, alla Federazione Italiana Pesca Sportiva (~F.I.P.S.~), o a singole Associazioni sportive regolarmente costituite che dimostrino di avere una adeguata struttura tecnica ed organizzativa. In queste acque l'esercizio della pesca e' consentito a tutti i possessori delle licenze regionali di pesca;
b) le acque soggette ai diritti esclusivi di pesca, in quanto trasferite alle Province ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono gestite dalle Amministrazioni provinciali direttamente o mediante convenzioni che regolano: le funzioni concernenti la concessione dei diritti esclusivi di pesca secondo i criteri e gli indirizzi di priorita' stabiliti dalla lettera b) 2° comma dell'art. 56 del citato D.P.R. e previo parere dell'ufficio tecnico erariale; le modalita' di gestione ai fini di assicurare la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, la pescosita' delle acque, il ripopolamento e la vigilanza; le forme di partecipazione attiva dei pescatori alla definizione dei criteri e modalita' di gestione; la trasmissione alla Commissione regionale di cui al comma successivo di una relazione sulle attivita' svolte da parte dei soggetti cui e' affidata la gestione. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo, per un'adeguata tutela ed un razionale incremento della ittiofauna ed una corretta autogestione delle acque da parte dei pescatori non professionali organizzati, e' istituita una Commissione regionale per la gestione della pesca costituita da:
1) l'Assessore regionale alla pesca, o suo delegato, che la presiede;
2) gli Assessori provinciali alla pesca, o loro delegati;
3) 1 rappresentante di ciascun Comitato provinciale del Servizio federale acque, di cui alla lettera B), art. 16 del Regolamento generale della ~F.I.P.S.~;
4) 1 rappresentante per ciascuna delle organizzazioni piscatorie riconosciute di cui al successivo art. 20;
5) 2 rappresentanti degli Enti di promozione operanti nella Regione nel settore della pesca, designati dal Consiglio regionale. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario addetto agli uffici regionali della pesca. La Commissione di cui al precedente comma e' nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale su designazione degli Enti competenti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Essa dura in carica 5 anni, e scade comunque con lo scioglimento del Consiglio Regionale.
Titolo V. ASSOCIAZIONI PISCATORIE
Art. 20. (Riconoscimento) Le Associazioni istituite con atto pubblico che perseguono finalita' relative alle attivita' dei pescatori nelle acque interne della Regione e che abbiano un ordinamento democratico, possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge al Presidente della Giunta Regionale. Qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta Regionale revoca il riconoscimento stesso. Ai fini di quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, non e' consentita l'iscrizione a piu' di una Associazione piscatoria riconosciuta.
Art. 21. (Compiti) Le Associazioni piscatorie hanno lo scopo di: a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, una cosciente consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale; c) collaborare con gli Enti pubblici competenti nella materia ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione nel settore.
Titolo VI. VIGILANZA E SANZIONI
Art. 22. (Vigilanza) La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate al personale del Corpo forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, e a guardie giurate volontarie. Le guardie giurate volontarie sono nominate su proposta del Presidente della Giunta Regionale, della Comunita' Montana e delle Amministrazioni Provinciali, della Federazione Italiana Pesca Sportiva (~F.I.P.S.~ - ~C.O.N.I.~), fra coloro che abbiano seguito i corsi istituiti dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore. Su segnalazione e denuncia presentata da Enti, Associazioni o da singoli cittadini che dichiarino la loro identita', i Comuni, le Province, le Comunita' Montane e i Consorzi dispongono, mediante il personale di cui al 1° comma immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressori. Della segnalazione o della denuncia, nonche' dell'esito dei conseguenti accertamenti, viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'Ente, dell'Associazione o della persona da cui proviene.
Art. 23. (Sanzioni amministrative) Chiunque peschi nelle acque di proprieta' privata, o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o concesse a scopo di piscicoltura senza il consenso del proprietario, possessore o concessionario, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000, in relazione alla gravita' delle violazioni e ai precedenti di chi le ha commesse. Per le violazioni agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, il massimo della sanzione amministrativa e' elevato a lire 200.000. Chiunque peschi senza essere titolare di licenza o essendo titolare di licenza non valida e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000. Chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione unitamente alla ricevuta dei versamenti di cui al successivo art. 30, e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000, o da lire 80.000 a lire 240.000 nel caso in cui non fornisca prova di essere titolare di valida licenza entro 30 giorni dalla mancata esibizione; tale prova deve essere fornita alla Provincia nel cui territorio e' avvenuta la violazione. Chiunque peschi con attrezzi non consentiti e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000. La specie ittiche oggetto della violazione sono sequestrate.
Art. 24. (Procedure amministrative) Alle violazioni di cui alla presente legge si applica la procedura di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Titolo VII. SOPPRESSIONE DEI CONSORZI PROVINCIALI DI TUTELA DELLA PESCA
Art. 25. (Soppressione dei Consorzi) Alla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte con sede in Torino e il Consorzio biellese per la tutela della pesca con sede in Biella, sono soppressi ai sensi degli artt. 13 e 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 26. (Successione) Nella medesima data di cui all'art. 25, la Regione succede ai soppressi Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e Consorzio biellese per la tutela della pesca. I provvedimenti sui rapporti acquisiti in virtu' di tale successione vengono deliberati dalla Giunta Regionale.
Art. 27. (Commissari) Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, nomina per ciascun Consorzio un Commissario liquidatore. Entro 60 giorni dalla nomina i Commissari compiono i seguenti atti: - ricognizione della consistenza patrimoniale; - ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio; - conto consuntivo; - ricognizione degli altri rapporti giuridici facenti capo ai Consorzi.
Art. 28. (Deleghe alle Province) Nella medesima data di cui all'art. 25 sono delegate alle Province le funzioni amministrative esercitate dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca in Piemonte e dal Consorzio biellese per la tutela della pesca.
Art. 29. (Personale dei Consorzi) Il personale dipendente dai Consorzi di cui al precedente art. 25, con rapporto continuativo di impiego in servizio alla data del 31 marzo 1980 e' assegnato alle Province nel cui territorio presta servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con le Province stesse. Le Amministrazioni provinciali nel garantire la continuita' delle funzioni loro delegate si avvarranno di tale personale che continuera' pertanto ad esercitare le funzioni svolte presso i soppressi Consorzi. Il personale dei disciolti Consorzi assegnato alle Province e' inquadrato nei ruoli delle medesime dalla data di assegnazione, in base al livello posseduto presso l'Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'allegata tabella di corrispondenza e fatte salve le posizioni economiche acquisite nell'Ente di provenienza. La posizione giuridica ed economica viene determinata nel livello di inquadramento sulla base delle norme previste dal contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli Enti locali siglato in data 7 febbraio 1979, punto 4, con effetto dalla data di assegnazione alle Province. A decorrere dalla data di assegnazione alle Province il personale sara' iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla ~C.P.D.E.L.~ e all'~I.N.A.D.E.L.~. Tabella di corrispondenza dei livelli funzionali del personale dei Consorzi Tutela Pesca ai livelli previsti dal contratto per il personale degli Enti locali siglato in data 7-2-1979. Livelli funzionali livelli Consorzi Tutela Pesca Enti locali Guardiapesca 4° livello (2.556.000) Personale amministrativo 4° livello con mansioni esecutive (2.556.000) Personale amministrativo 5° livello con mansioni di concetto (2.790.000)
Titolo VIII. NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
Art. 30. (Tasse e soprattasse per le licenze) Le licenze, per il primo anno in ogni caso, e per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l'attivita' di pesca, sono soggette al pagamento delle tasse e soprattasse indicate dalle vigenti norme sulla disciplina delle concessioni regionali. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione dei proventi delle soprattasse tra le Province, in proporzione al numero delle licenze in atto in ciascuna di esse, affinche' siano utilizzati per l'incremento, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico nelle acque interne libere, l'organizzazione della vigilanza, lo sviluppo delle attivita' tecnico-amministrative e sportive, nonche' per ogni altra attivita' riguardante il servizio e la disciplina della pesca.
Art. 31. (Altri proventi) Le somme riscosse ai sensi dell'art. 19 lettera b) e dell'art. 23 sono introitate nel bilancio delle singole Province che le utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.
Art. 32. (Licenze anteriori alla legge) Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validita' sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 per ogni anno successivo a quello in corso nel momento di entrata in vigore della presente legge. Agli effetti della presente legge il computo degli anni si effettua dalla data del rilascio della licenza.
Art. 33. (Attrezzi per la pesca di mestiere) Fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento regionale la pesca di mestiere puo' essere esercitata mediante gli attrezzi consentiti dalla normativa vigente.
Art. 34.
(Disposizioni finanziarie)
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1981 e per gli anni finanziari successivi sara' istituito apposito capitolo con la denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di pesca".
La denominazione del capitolo n. 8860 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 e per gli anni finanziari successivi sara', ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, 2° comma della presente legge, cosi' modificata: "Somme provenienti dalle soprattasse sulle licenze di pesca da partire tra le Province".
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
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